Salta al contenuto principale

5x1000 al Montini

Art. 1 Costituzione degli Organi Collegiali.

 

La Comunità scolastica dell’Istituto G.B. MONTINIper rendere effettiva ed efficace la collaborazione di tutte le sue componenti alla gestione delle attività scolastico-educative della Scuola, secondo lo spirito delle moderne istanze sociali espresse nella legislazione scolastica italiana con particolare riferimento alla legge 62/2000 sulle scuole paritarie, istituisce il Consiglio d'Istituto, la cui attività è regolata dal presente Statuto.

Oltre a tale Consiglio si articoleranno anche i seguenti organi collegiali: consigli di classe e collegio dei docenti.

 

Art. 2 Finalità istituzionali.

 

Data la particolare fisionomia dell'Istituto, gestito dalla Milano 15 Società Cooperativa Sociale, e le sue specifiche finalità educative, ispirate alla concezione cristiana della vita, ogni atto, iniziativa o decisione di qualunque organo collegiale dovrà essere in sintonia con le suddette finalità istituzionali secondo quanto esposto nello specifico Progetto Educativo, che viene assunto come centro ispiratore di tutta l'attività formativa dell'istituto. Al suddetto Ente Gestore spettano in definitiva il giudizio sulla eventuale difformità degli atti collegiali dalle finalità istituzionali e i provvedimenti applicativi conseguenti.

 

CAPITOLO I

CONSIGLIO D'ISTITUTO

Art. 3 - Composizione

 

Il Consiglio d'Istituto (C.I.) è composto dai rappresentanti delle seguenti categorie:

  • Ente Gestore: rappresentato dal Rappresentante Legale o da un suo incaricato.
  • Dirigenza scolastica: il Rettore ed il Coordinatore delle attività educative e didattiche dei Licei Classico e Linguistico.
  • Insegnanti: 3 rappresentanti eletti.
  • Genitori: 3 rappresentanti eletti, di cui uno di diritto rappresentante dell’A.G.E.S.C.
  • Studenti: 3 rappresentanti eletti
  • Personale non docente: il responsabile della Segreteria didattica.

L'appartenenza ai rispettivi settori dei docenti e dei genitori rappresentanti è condizione essenziale per l'elezione a membro del C.I. In caso di dimissioni o di decadenza di un qualsiasi membro (cessazione di servizio scolastico [docenti] o di frequenza dell'alunno [genitori e studenti]), si procederà alla sua sostituzione, secondo quanto prescritto dall'art. 6, comma 2.

Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del C. I. i rappresentanti di classe dei Genitori e degli Studenti e, all’occorrenza, a titolo consultivo, esperti esterni, a giudizio del Presidente o dietro richiesta di almeno 1/3 dei membri del Consiglio.

 

Art. 4 - Attribuzioni

Il C.I., fatte salve le competenze specifiche dell'Ente Gestore, del Collegio dei Docenti e dei Consigli di Classe, ha potere deliberante per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della Scuola.

In particolare:

  1. elegge nella prima seduta tra i rappresentanti dei Genitori il Presidente e il Vice-Presidente a maggioranza assoluta nella prima e seconda votazione e a maggioranza relativa nella terza;
  2. definisce gli indirizzi generali per le attività della scuola sulla base delle finalità fondamentali del Progetto Educativo;
  3. adotta il Piano dell'Offerta Formativa elaborato dal Collegio dei Docenti secondo quanto previsto dall'art. 3 del Regolamento in materia di autonomia (DPR 275/99);
  4. provvede all'adozione di un regolamento interno dell'Istituto, che dovrà stabilire, tra l'altro, le modalità per il funzionamento della biblioteca e per l'uso delle attrezzature culturali, didattiche e sportive, per la vigilanza degli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella Scuola, nonché durante l'uscita dalla medesima;
  5. propone al Consiglio d’Amministrazione dell’Ente gestore un progetto di spesa per quanto concerne la realizzazione di attività parascolastiche, interscolastiche ed extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attività complementari, alle visite guidate e ai viaggi d'istruzione;
  6. dispone l'adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali, tenendo presente quanto previsto dal Regolamento in materia di Autonomia;
  7. promuove contatti con altre scuole e istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione (cfr. art. 7 del DPR 275/99 –reti di scuole);
  8. elabora e promuove opportune iniziative per far conoscere alla cittadinanza l’istituto Montini, il suo Progetto Educativo ed il suo Piano dell’Offerta Formativa; 
  9. promuove la partecipazione dell'Istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo;
  10. elabora e promuove eventi di particolare rilevanza educativa e culturale che coinvolgano congiuntamente tutte le componenti della scuola;
  11. regola forme e modalità per lo svolgimento di un “saggio di fine anno”, espressione della creatività e competenza artistica della componente studentesca;
  12. regola forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali e di volontariato, che possono essere assunte dall'Istituto;
  13. propone all'Amministrazione dell'Istituto indicazioni per l'acquisto, il rinnovo e la conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici, compresi quelli audio-televisivi, multimediali e le dotazioni librarie; 
  14. indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali e al coordinamento organizzativo dei consigli di classe e interclasse ed esprime parere sull'andamento generale, didattico e amministrativo, dell'Istituto.

 

Art. 5 Funzioni del Presidente

Il Presidente del C.I. nomina tra i membri del Consiglio stesso un segretario, con il compito di redigere e leggere i verbali delle riunioni, nonché di provvedere alla pubblicazione e alla comunicazione delle delibere del Consiglio, come previsto dall'art. 7.

Il Presidente nomina e presiede altresì una Commissione permanente con il compito di coadiuvarlo nella preparazione e nello svolgimento delle riunioni consiliari. Di tale Commissione, nella quale devono essere rappresentate tutte le componenti scolastiche, fa parte d’ufficio il Coordinatore Didattico.

Spetta al Presidente convocare e presiedere le riunioni del C.I., stabilire l'ordine del giorno secondo le proposte pervenutegli. Spetta anche al Presidente rappresentare il Consiglio presso l'Ente Gestore, gli altri organi collegiali, presso le autorità e presso qualsiasi terzo.

Egli, secondo i propri impegni, può delegare tali diritti, anche in parte, al Vice-Presidente, il quale, in caso di impedimento o di assenza del Presidente, esercita, di diritto, tutte le di lui funzioni.

Nel caso di dimissioni del Presidente o di cessazione di rappresentanza il Consiglio provvederà all'elezione di un nuovo Presidente.

 

Art. 6 - Durata in carica del C. I.

Il Consiglio d'Istituto dura in carica tre anni ed esercita le proprie funzioni fino all'insediamento del nuovo Consiglio.

I Consiglieri, che, nel corso dei tre anni, perdano i requisiti per i quali sono stati eletti, o coloro che non intervengano senza giustificati motivi a tre sedute consecutive, verranno sostituiti dal rappresentante di categoria e di settore, che nell'ultima votazione ha ottenuto il maggior numero di voti fra i non eletti. In caso di esaurimento delle liste si procederà ad elezioni suppletive, da tenersi possibilmente insieme alle elezioni annuali per i Consigli di Classe e di Interclasse.

 

Art. 7 - Convocazioni, ordini del giorno, riunioni, delibere

Il C.I. dovrà riunirsi almeno quattro volte nel corso dell'anno scolastico, nei locali della Scuola ed in ore non coincidenti con l'orario scolastico.

La data e l'ora di convocazione vengono deliberate al termine dell'ultima riunione; in caso contrario il Presidente provvede a far pervenire ai Consiglieri la convocazione almeno 5 giorni prima della data fissata. In caso di urgenza la convocazione è fatta dal Presidente anche “ad horam” e con qualsiasi mezzo.

Le proposte per l'“ ordine del giorno” per le riunioni devono essere presentate al Presidente almeno 8 giorni prima della riunione.

Il Presidente invierà l'elenco completo dell'”ordine del giorno” ai Consiglieri almeno 5 giorni prima della riunione. Copia della convocazione e del relativo “ordine del giorno” dovrà essere affisso nello stesso termine nell'apposito albo della Scuola.

Qualora nell'ordine del giorno fosse incluso l'esame di qualche altro documento, questo deve essere trasmesso in copia ai Consiglieri unitamente alla convocazione del Consiglio.

Per la validità delle riunioni del Consiglio, in prima convocazione, è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei Consiglieri e la stessa percentuale di rappresentanza delle categorie di Consiglieri; in seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero dei Consiglieri e delle categorie presenti.

Le deliberazioni del C.I., per estratto, vengono pubblicate nell'apposito albo della Scuola, comunicate all'Ente Gestore, ai rappresentanti di Classe dei Genitori degli alunni ed esposte nella sala dei Professori.

Le deliberazioni del C.I. sono adottate a maggioranza dei voti dei Consiglieri presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

La votazione è segreta quando si provvede alla designazione delle cariche di Presidente, Vice-Presidente ed ogni qualvolta si voti per questioni riguardanti persone. In ogni altro caso la votazione è fatta per alzata di mano, a meno che almeno un terzo dei Consiglieri presenti non faccia richiesta di votazione segreta.

 

Art. 8 - Riunione congiunta dei vari Organi Collegiali

Su convocazione del rappresentante dell'Ente Gestore, dopo preventivo accordo col Presidente del C.I., possono aver luogo riunioni congiunte dei vari Organi Collegiali, per i seguenti motivi:

  1. esame ed approvazione di modifiche allo statuto, in base all'art. 24; 
  2. discussione e decisione su problemi di comune interesse riguardanti aspetti fondamentali della vita dell'Istituto
  • Lo svolgimento di tali riunioni congiunte avviene in analogia con quanto previsto per le riunioni del Consiglio d'Istituto, sotto la Presidenza del rappresentante dell'Ente Gestore, il quale dovrà designare in apertura di riunione un segretario per la stesura del verbale.

 

CAPITOLO II

CONSIGLIO DI CLASSE

Art. 9 - Composizione.

Consigli di Classe nelle Scuole Secondarie sono composti dai Docenti delle singole classi e da rappresentanti dei genitori eletti nelle rispettive classi (1 genitore e 1 studente)

I Consigli di Classe sono presieduti dal Dirigente o, dietro sua delega, dal Vice-Dirigente o da un docente membro del Consiglio stesso.

Le funzioni di Segretario del Consiglio di Classe e di Interclasse sono attribuite dal Dirigente ad uno dei docenti membro del Consiglio stesso.

 

Art. 10 - Competenze

I Consigli di Classe si riuniscono almeno una volta al quadrimestre in ore non coincidenti con l'orario scolastico col compito di formulare al Collegio dei Docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica, alla adozione dei libri di testo e ad iniziative di sperimentazione e con quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni.

I Consigli di Classe possono altresì esprimersi riguardo ad altri argomenti legati al buon funzionamento delle classi (programmi di studi, disciplina, rendimento della classe) e proporre eventuali soluzioni agli organi competenti.

Le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari e quelle relative alla valutazione periodica e finale degli alunni spettano al Consiglio di Classe con la sola diretta partecipazione dei docenti.

 

CAPITOLO III

COLLEGIO DEI DOCENTI

Art. 11 Composizione e riunioni

Il Collegio dei Docenti è composto da tutto il personale docente ed è presieduto dal Dirigente.

Esercita le funzioni di Segretario un docente, designato dal Dirigente che redige il verbale di ogni riunione.

Il Collegio dei Docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qual volta il Dirigente ne ravvisi la necessità oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta, comunque almeno due volte al quadrimestre. Le riunioni del Collegio hanno luogo in ore non coincidenti con l'orario di lezione.

 

Art. 12 - Competenze

Il Collegio dei Docenti:

a) ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico dell'Istituto. In particolare elabora il Piano dell'Offerta Formativa sulla base degli indirizzi generali definiti dal C.I.; cura la programmazione dell'azione educativa anche al fine di adeguare, nell'ambito degli ordinamenti della scuola stabilito dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare. Esso esercita tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun insegnante nel quadro delle linee fondamentali indicate dal Progetto Educativo;

b) formula proposte al Dirigente per la formazione e la composizione delle classi, per la formulazione dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal C.I. e della normativa vigente sull'autonomia delle singole istituzioni scolastiche;

c) valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell'attività scolastica;

d) provvede all'adozione dei libri di testo, sentito il Consiglio di Classe o Interclasse;

e) adotta e promuove iniziative di sperimentazione in conformità alle normative vigenti sull'autonomia scolastica;

f) promuove iniziative di aggiornamento dei docenti dell'istituto;

g) elegge i suoi rappresentanti nel Consiglio d'Istituto, con votazione segreta;

h) elegge i docenti incaricati di collaborare col Dirigente;

i) esamina, allo scopo di individuare i mezzi per ogni possibile recupero, i casi di scarso profitto o di irregolare comportamento degli alunni, su iniziativa dei docenti della rispettiva classe e sentiti gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico-psico-pedagogici e di orientamento.

j) nell'adottare le proprie deliberazioni il Collegio dei Docenti tiene conto delle eventuali proposte e pareri dei Consigli di Classe.

 

CAPITOLO IV

ASSEMBLEA DEI GENITORI

Art. 13 - Assemblee dei Genitori.

I Genitori degli alunni hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della Scuola secondo le modalità previste dai successivi articoli.

Le Assemblee dei Genitori possono essere di Classe o d'Istituto.

I rappresentanti di Classe e d'Istituto costituiscono il Comitato dei Genitori dell'Istituto, che è presieduto dal Genitore eletto Presidente del C.I..

Le Assemblee si svolgono nei locali dell'Istituto, in orario non coincidente con quello delle lezioni. La data e l'orario di svolgimento di ciascuna di esse devono essere concordati di volta in volta con il Dirigente.

L'Assemblea di Classe è convocata su richiesta dei genitori rappresentanti di classe o del 30% dei genitori della classe.

L'Assemblea d'Istituto è convocata su richiesta del Comitato dei Genitori o del 20% dei genitori.

Il Dirigente, sentita la Giunta Esecutiva, autorizza la convocazione ed i promotori ne danno comunicazione a tutti i genitori almeno 5 giorni prima mediante convocazione scritta, rendendo noto anche l'ordine del giorno.

L'Assemblea di Classe è presieduta da uno dei genitori rappresentanti di classe.

L'Assemblea d'Istituto è presieduta dal Presidente del Consiglio d'Istituto, affiancato da un Segretario, scelto in seno al Comitato dei Genitori.

All'Assemblea di Classe e d'Istituto possono partecipare il Dirigente e gli insegnanti rispettivamente della classe o dell'Istituto.

Possono aver luogo anche, su convocazione del Dirigente, assemblee dei genitori di classe e d'Istituto, con l'eventuale partecipazione dei docenti e degli alunni, per l'esame di problemi riguardanti o specifiche classi o l'andamento generale didattico e formativo dell'Istituto.

 

Art. 14 - Conclusioni delle Assemblee

Di tutte le assemblee dovrà essere redatto, a cura del Segretario incaricato, un breve verbale con l'indicazione dell'ordine del giorno proposto, della discussione seguita e delle conclusioni raggiunte.

I registri dei verbali dovranno essere depositati presso la Segreteria dell'Istituto nell'apposito settore riservato agli Organi Collegiali.

Le conclusioni delle assemblee dei genitori possono essere comunicate al Consiglio d'Istituto per eventuali decisioni di sua competenza.

 

 

CAPITOLO V

ASSEMBLEA DEGLI STUDENTI

 

Art. 15 Diritto di Assemblea.

Gli studenti hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della Scuola secondo le modalità previste dai successivi articoli sulla base dello Statuto delle studentesse e degli studenti.

 

Art. 16 Assemblee Studentesche.

Le Assemblee studentesche costituiscono occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti.

Le Assemblee studentesche possono essere di Classe o di Istituto. i rappresentanti di Classe unitamente ai rappresentanti nel Consiglio d'Istituto costituiscono il Comitato Studentesco, che potrà designare democraticamente tra i suoi membri un coordinatore.

È consentito lo svolgimento di una assemblea di Istituto ogni due mesi e una di classe ogni mese, nel limite, la prima, di tre ore di lezione, con inizio non prima delle ore 10,30, e la seconda, di due ore (le ultime 2 ore di lezione). L'orario, comunque, sarà concordato con la Presidenza dell'Istituto. In orario extrascolastico potranno essere tenute altre assemblee, sempre d'accordo con la Dirigenza.

L'Assemblea di Classe non può essere tenuta lo stesso giorno della settimana durante l'anno scolastico o nelle ore di lezione delle stesse materie, per comprensibili motivi didattici.

Alle Assemblee di Istituto può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno. Detta partecipazione dev'essere autorizzata dal Consiglio d'Istituto.

All'Assemblea di Classe o di Istituto possono assistere, oltre al Dirigente o un suo delegato, gli insegnanti che lo desiderino e i membri del Consiglio d'Istituto.

A richiesta degli studenti le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo.

Non possono aver luogo assemblee nell'ultimo mese di lezione.

 

Art. 17 Funzionamento delle Assemblee Studentesche.

L'Assemblea di Istituto deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento; detto regolamento, predisposto dal Comitato Studentesco, deve essere inviato in approvazione al Consiglio d'Istituto.

L'Assemblea d'Istituto è convocata su richiesta della maggioranza del Comitato Studentesco d'Istituto o su richiesta del 20% degli studenti.

La richiesta di autorizzazione e l'ordine del giorno dell'assemblea devono essere presentati al Dirigente almeno 5 giorni prima della data di convocazione della stessa.

Il Comitato Studentesco, nel suo seno ed a maggioranza assoluta, nomina il Presidente e il Segretario dell'Assemblea, mentre il Vice-Presidente potrà essere nominato sempre dallo stesso Comitato ed a maggioranza assoluta, tra tutti gli altri alunni partecipanti all'Assemblea. È dovere del Comitato e in particolare del Presidente dell'Assemblea garantire l'esercizio ordinatamente democratico dei diritti dei partecipanti.

 

L'Assemblea di Classe è presieduta dai rappresentanti di Classe.

Spetta ad essi chiederne l'autorizzazione al Dirigente almeno 5 giorni prima del suo svolgimento, presentando per iscritto l'ordine del giorno.

Il Dirigente ha potere d'intervento nel caso di violazione del regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea.

 

 

CAPITOLO VI

ESERCIZIO DEL VOTO - NORME COMUNI

 

Art. 18 - Elettorato.

L'elettorato attivo e passivo per le singole rappresentanze degli Organi Collegiali, previste dal presente “Statuto”, spetta esclusivamente ai componenti delle rispettive categorie partecipanti a tali organismi: docenti, non docenti, genitori, studenti.

L'appartenenza ad una delle componenti conferisce il diritto di voce attiva e passiva. L'elettore che appartenga contemporaneamente a più categorie (genitori, personale docente e non docente) può esercitare il diritto di voto per ogni categoria di appartenenza.

Per ciascuna categoria viene formata una lista unica con i nomi di tutti i candidati, disposti in ordine d'alfabeto. Per il personale non docente vale l'art. 22, comma b).

 

Art. 19 - Candidature.

Per il Consiglio d'Istituto:

  1. personale docente: tutti i docenti godono del diritto di voce passiva;
  2. personale non docente: esercita il diritto di voce attiva e passiva nell'ambito dell'Istituto;
  3. genitori: l'elettorato passivo spetta a tutti i genitori (padre e madre o a coloro che esercitano la potestà parentale), che presentino la propria candidatura; 
  4. studenti: l'elettorato passivo spetta a tutti gli studenti delle scuole secondarie, che presentino la propria candidatura

Per la rappresentanza di classe tutti i genitori godono di voce passiva nell'ambito delle rispettive classi di appartenenza. I genitori esercitano tale diritto di voto per ogni classe frequentata dai rispettivi figli.

 

Art. 20 - Svolgimento delle elezioni.

Le modalità e le norme particolari per l'esercizio del voto vengono fissate dall'apposita Commissione Elettorale, nominata dal Dirigente in tempo utile per la preparazione delle operazioni elettorali.

 

Art. 21 - Interpretazione, integrazione e modificabilità dello “Statuto”.

In caso di dubbi d'interpretazione di qualche punto del presente Statuto o di eventuale carenza normativa, l'organo competente per le opportune chiarificazioni o integrazioni è il Consiglio d'Istituto.

Il presente “Statuto” può essere modificato solo quando ne facciano richiesta almeno 1/5 degli elettori fra genitori, docenti, non docenti o 1/3 dei membri del Consiglio d'Istituto. La richiesta deve essere presentata per iscritto al Rappresentante dell'Ente Gestore con l'indicazione della norma che si intende modificare o introdurre e con la formulazione precisa di quella nuova, accompagnata da una breve motivazione della richiesta.

Il Rappresentante dell'ente Gestore invia copia della richiesta a tutti i membri del Consiglio d'Istituto, i quali esprimeranno il loro parere in una successiva riunione congiunta, passando poi ai voti per l'approvazione o il rigetto della richiesta di modifica.

 

Art. 22 - Vigore del presente “Statuto”.

Il presente “Statuto”, proposto dall'Ente Gestore della Scuola, discusso ed approvato dai rappresentanti delle varie componenti della Comunità scolastica, entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione da parte del Consiglio di Istituto fatta salva l'operatività dell'art. 3  (Composizione del Consiglio d'istituto)

 

5x1000

Come sapete la nostra scuola, unica in Italia, si regge sulla “libera contribuzione secondo coscienza” da parte delle famiglie. L’unico contributo che ci giunge dallo Stato è legato al 5x1000 dell’Irpef, che è destinato agli enti che operano senza scopo di lucro. E’ un vero aiuto che ci viene offerto, per continuare l’opera educativa che da 43 anni il Liceo “G. B. Montini” va svolgendo.

Di conseguenza invitiamo voi, e quanti voi conoscete, a destinare il proprio 5x1000 alla nostra cooperativa educativa e didattica, sapendo che ciò non comporta un aggravio economico per voi.

In questi anni tale contributo ci ha consentito di essere sempre più attenti ai ceti meno abbienti (e, dunque, di essere sempre di più una scuola per tutti), di mettere a disposizione delle famiglie e degli studenti risorse materiali ed umane più adeguate ad una “didattica educativa” attenta alle esigenze della persona. Vi ringraziamo per ciò che, attraverso questa strada che la legge dello Stato ci consente, riuscirete a fare per il sostegno della nostra scuola.

Il codice da indicare è 03546070156

Informazioni
torna su